| ASSOCIAZIONE
Dall'Arte alla Z
STATUTO
Art. 1
E’ costituita in Firenze una Associazione culturale denominata “Dall’Arte
alla Z”. L’ Associazione è senza scopo di lucro, apartitica
e apolitica.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Via Ambrogio Traversari, 5 – 50126
Firenze, ma potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative,
di recapito postale e telefonico, non che sezioni distaccate, in luoghi
diversi, che saranno ritenuti più idonei al perseguimento degli
scopi sociali.
Art. 3
Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione sarà libera
di svolgere e favorire le attività ritenute opportune per lo sviluppo
di ogni pensiero culturale nella consapevolezza condivisa che la libera
cultura debba essere elemento indispensabile di crescita e miglioramento
della vita sociale. Le attività svolte per perseguire tali obiettivi
saranno, in via generale, le seguenti:
a)La promozione di iniziative di divulgazione della cultura e dell’arte
anche mediante l’organizzazione di eventi, mostre, convegni, manifestazioni,
concorsi a carattere locale, nazionale e internazionale;
b)Attività di studio, ricerca, confronto e dibattito riguardanti
la cultura e l’arte;
c)Affiancamento ad Enti e Istituzioni sia pubbliche che private, che abbiano
fini in armonia con quelli dell’associazione e che operano nel campo
culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano
allo sviluppo della cultura e dell’arte;
d)La promozione di attività di animazione e aggregazione rivolta
a bambini e ragazzi attraverso la realizzazione di attività culturali
formative volte a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;
e)La realizzazione di iniziative editoriali in stampa video o altro, incluso
internet anche a carattere periodico;
f)La promozione in conformità alle esigenze dei soci di ogni altra
attività culturale ed artistica.
L’Associazione si avvale di tutti gli strumenti utili al raggiungimento
degli scopi sociali con particolare attenzione alla collaborazione con
Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della
partecipazione ad altre Associazioni, società o Enti i cui scopi
siano connessi ai propri.
Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione potrà
assumere o ingaggiare esperti e personale specializzato interno e/o esterno
all’Associazione stessa. L’Associazione potrà inoltre
svolgere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare
per il migliore raggiungimento dei propri fini.
SOCI
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono
aderire tutti i cittadini di ambo i sessi e le persone giuridiche che
ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Fanno parte dell’Associazione i soci Fondatori, i soci Sostenitori,
i soci Aderenti ed i soci Onorari.
Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
Sono soci Sostenitori coloro che aderiscono alle finalità dell’Associazione
contribuendo, attraverso il pagamento di una quota sociale di maggior
importo rispetto alle altre categorie di soci, ovvero attraverso altre
forme di partecipazione economica, per favorire in maniera significativa
la vita dell’Associazione. La richiesta a tale categoria di soci
deve essere presentata al Presidente che, in caso positivo la sottoporrà
all’accettazione del Consiglio.
Sono soci Aderenti coloro che aderiscono alle finalità dell’Associazione
richiedendone l’ammissione a socio.
Sono soci Onorari le persone o Enti che rendendosi benemerite nei confronti
dell’Associazione prestano gratuitamente la propria opera o mettendo
a disposizione la propria competenza o essendo personalità di particolare
rilievo sono ammesse dal Consiglio Direttivo. I soci Onorari non sono
tenuti al pagamento della quota sociale.
Fino al compimento del 14’ anno di età, il minore è
rappresentato nei rapporti sociali con i genitori. Il diritto di voto
viene esercitato al 18’ anno di età. Il socio maggiore di
età ha in particolare diritto di voto per l’approvazione
del rendiconto e per la nomina degli organi direttivi.
Art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione
all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità
ed indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli
organi sociali.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro dei soci,
dà diritto a ricevere la tessera sociale, facendo acquisire quindi
la qualifica di socio. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato
può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva
il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Art. 6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio
con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione,
entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il
Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul
quale si pronuncia l’assemblea dei Soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Art. 7
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione nei
giorni e orari prestabiliti e di partecipare a tutte le manifestazioni
indette dalla stessa.
Art. 8
I soci sono tenuti a:
pagamento della quota della tessera sociale, entro il 30 aprile di ciascun
anno;
osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni alle deliberazioni
prese dagli organi sociali, comprese integrazioni della cassa sociale
attraverso versamenti di quote straordinarie.
Art. 9
La qualifica di socio si perde per recesso volontario, per morosità
nel pagamento della quota associativa, e per motivi disciplinari su proposta
degli organi di Direzione tramite delibera dell’Assemblea dei Soci
a maggioranza dei voti.
Il Consiglio Direttivo può per altro sospendere un socio per gravi
motivi disciplinari in attesa della votazione, in merito, dell’Assemblea.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
1) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del circolo;
2) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
3) fondi di riserva.
4) eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di
quote straordinarie.
E’ assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione
siano imposte dalla Legge.
Art. 11
Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili
in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota
non è rivalutabile.
RENDICONTO ECONOMICO
Art. 12
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al
31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea
entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Art. 13
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto a iniziative di carattere
assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o
ammortamenti delle attrezzature.
Art. 14
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le
linee di sviluppo dell’associazione, opera le scelte fondamentali,
delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed
esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività
siano coerenti con le indicazioni che il presente statuto contiene.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano
tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee
sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione,
con almeno 10 giorni di preavviso o con avviso scritto ad ogni socio o
tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.
L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno
dell’assemblea.
Art. 15
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che
va dal 1’ gennaio al 30 aprile successivo.
Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno
sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che
propone i nomi dei
soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo e il rendiconto economico
finanziario;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall’art. 13
del presente statuto.
- elegge facoltativamente il collegio dei revisori dei conti;
Art. 16
L’assemblea straordinaria viene convocata:
- tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente statuto e/o scioglimento e la
liquidazione del circolo. L’assemblea dovrà avere luogo entro
30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 17
In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria
è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% dei
soci più uno e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda
convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Art. 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, al regolamento
e lo scioglimento e liquidazione dell’associazione è indispensabile
la convocazione dell’assemblea straordinaria con la presenza di
almeno il 50% dei soci più uno dei soci e il voto favorevole dei
3/5 dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria
che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti
dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Art. 19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
Alle votazioni partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni
sociali. Deve essere garantita la piena eleggibilità degli organi
amministrativi secondo il principio del voto singolo.
Art. 20
L’Assemblea ordinaria e straordinaria nomina un presidente ed un
segretario. Il segretario provvederà a redigere il verbale dell’assemblea
e a riportarlo sull’apposito registro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo
di 10 consiglieri eletti fra tutti i soci e dura in carica 3 anni.
Art.22
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-presidente, il
Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità per gli incarichi
degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dal
circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Il presidente, il
Vice-presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
contabili sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese
inerenti l’espletamento dell’incarico. Possono ricoprire cariche
sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa
che siano maggiorenni.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 30 giorni
e straordinariamente qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne
facciano richiesta 1/3 dei consiglieri. In assenza del presidente la riunione
sarà presieduta dal vice-Presidente.
Art. 24
Il consiglio Direttivo deve redigere i programmi di attività sociale
previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea
dei soci; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
redigere i bilanci e il rendiconto economico finanziario; compilare i
progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività
sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea; deliberare circa la sospensione e l’espulsione
dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può
avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti
responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
con voto consultivo.
IL PRESIDENTE
Art. 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio
e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente
lo stesso può delegare il Vice- Presidente o un componente il consiglio
direttivo cui spettano le di lui mansioni.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26
L’assemblea straordinaria, necessaria per lo scioglimento dell’Associazione,
è convocata dal Presidente. Per la validità in prima convocazione
è necessaria la presenza di almeno i 3/5 dei soci aventi diritto
al voto e la votazione del 50% dei soci più uno.
In seconda convocazione, che deve essere indetta almeno a 24 ore dalla
prima, è necessaria la presenza della metà più uno
dei soci aventi diritto al voto e la votazione dei 3/5 dei soci.
Art. 27
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera, con la maggioranza
prevista dall’art. 26, sulla destinazione del patrimonio residuo,
dedotte le passività.
Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo all’art. 3 c. 190 legge 23/12/96
n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
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