Statuto

ASSOCIAZIONE Dall'Arte alla Z

STATUTO

Art. 1
E’ costituita in Firenze una Associazione culturale denominata “Dall’Arte alla Z”. L’ Associazione è senza scopo di lucro, apartitica e apolitica.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.


Art. 2
L’Associazione ha sede in Via Ambrogio Traversari, 5 – 50126 Firenze, ma potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, di recapito postale e telefonico, non che sezioni distaccate, in luoghi diversi, che saranno ritenuti più idonei al perseguimento degli scopi sociali.


Art. 3
Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione sarà libera di svolgere e favorire le attività ritenute opportune per lo sviluppo di ogni pensiero culturale nella consapevolezza condivisa che la libera cultura debba essere elemento indispensabile di crescita e miglioramento della vita sociale. Le attività svolte per perseguire tali obiettivi saranno, in via generale, le seguenti:

a)La promozione di iniziative di divulgazione della cultura e dell’arte anche mediante l’organizzazione di eventi, mostre, convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, nazionale e internazionale;
b)Attività di studio, ricerca, confronto e dibattito riguardanti la cultura e l’arte;
c)Affiancamento ad Enti e Istituzioni sia pubbliche che private, che abbiano fini in armonia con quelli dell’associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo della cultura e dell’arte;
d)La promozione di attività di animazione e aggregazione rivolta a bambini e ragazzi attraverso la realizzazione di attività culturali formative volte a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;
e)La realizzazione di iniziative editoriali in stampa video o altro, incluso internet anche a carattere periodico;
f)La promozione in conformità alle esigenze dei soci di ogni altra attività culturale ed artistica.

L’Associazione si avvale di tutti gli strumenti utili al raggiungimento degli scopi sociali con particolare attenzione alla collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, società o Enti i cui scopi siano connessi ai propri.
Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione potrà assumere o ingaggiare esperti e personale specializzato interno e/o esterno all’Associazione stessa. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il migliore raggiungimento dei propri fini.

SOCI

Art. 4
Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Fanno parte dell’Associazione i soci Fondatori, i soci Sostenitori, i soci Aderenti ed i soci Onorari.
Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
Sono soci Sostenitori coloro che aderiscono alle finalità dell’Associazione contribuendo, attraverso il pagamento di una quota sociale di maggior importo rispetto alle altre categorie di soci, ovvero attraverso altre forme di partecipazione economica, per favorire in maniera significativa la vita dell’Associazione. La richiesta a tale categoria di soci deve essere presentata al Presidente che, in caso positivo la sottoporrà all’accettazione del Consiglio.
Sono soci Aderenti coloro che aderiscono alle finalità dell’Associazione richiedendone l’ammissione a socio.
Sono soci Onorari le persone o Enti che rendendosi benemerite nei confronti dell’Associazione prestano gratuitamente la propria opera o mettendo a disposizione la propria competenza o essendo personalità di particolare rilievo sono ammesse dal Consiglio Direttivo. I soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Fino al compimento del 14’ anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali con i genitori. Il diritto di voto viene esercitato al 18’ anno di età. Il socio maggiore di età ha in particolare diritto di voto per l’approvazione del rendiconto e per la nomina degli organi direttivi.

Art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro dei soci, dà diritto a ricevere la tessera sociale, facendo acquisire quindi la qualifica di socio. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l’assemblea dei Soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 7
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione nei giorni e orari prestabiliti e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.


Art. 8
I soci sono tenuti a:
pagamento della quota della tessera sociale, entro il 30 aprile di ciascun anno;
osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni alle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9
La qualifica di socio si perde per recesso volontario, per morosità nel pagamento della quota associativa, e per motivi disciplinari su proposta degli organi di Direzione tramite delibera dell’Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti.
Il Consiglio Direttivo può per altro sospendere un socio per gravi motivi disciplinari in attesa della votazione, in merito, dell’Assemblea.


PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
1) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del circolo;
2) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
3) fondi di riserva.
4) eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
E’ assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla Legge.


Art. 11
Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.

RENDICONTO ECONOMICO

Art. 12
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Art. 13
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto a iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Art. 14
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell’associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni che il presente statuto contiene.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione, con almeno 10 giorni di preavviso o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.
L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’assemblea.

Art. 15
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1’ gennaio al 30 aprile successivo.
Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei
soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo e il rendiconto economico finanziario;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall’art. 13 del presente statuto.
- elegge facoltativamente il collegio dei revisori dei conti;


Art. 16
L’assemblea straordinaria viene convocata:
- tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente statuto e/o scioglimento e la liquidazione del circolo. L’assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17
In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci più uno e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, al regolamento e lo scioglimento e liquidazione dell’associazione è indispensabile la convocazione dell’assemblea straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci più uno dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
Alle votazioni partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la piena eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo.

Art. 20
L’Assemblea ordinaria e straordinaria nomina un presidente ed un segretario. Il segretario provvederà a redigere il verbale dell’assemblea e a riportarlo sull’apposito registro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 consiglieri eletti fra tutti i soci e dura in carica 3 anni.

Art.22
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità per gli incarichi degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Il presidente, il Vice-presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori contabili sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa che siano maggiorenni.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 30 giorni e straordinariamente qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri. In assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vice-Presidente.

Art. 24
Il consiglio Direttivo deve redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redigere i bilanci e il rendiconto economico finanziario; compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; deliberare circa la sospensione e l’espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

IL PRESIDENTE

Art. 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso può delegare il Vice- Presidente o un componente il consiglio direttivo cui spettano le di lui mansioni.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 26
L’assemblea straordinaria, necessaria per lo scioglimento dell’Associazione, è convocata dal Presidente. Per la validità in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno i 3/5 dei soci aventi diritto al voto e la votazione del 50% dei soci più uno.
In seconda convocazione, che deve essere indetta almeno a 24 ore dalla prima, è necessaria la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e la votazione dei 3/5 dei soci.

Art. 27
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall’art. 26, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.
Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo all’art. 3 c. 190 legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

 
 

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